(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 25 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le aziende agrituristiche che adottano metodi di produzione biologica possono indicare nel contrassegno la denominazione "azienda agricola biologica"". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 16 luglio 2001 LORENZETTI