(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del
                           25 luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. All'art.  15 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      "1-bis.  Le  aziende  agrituristiche  che  adottano  metodi  di
produzione   biologica   possono   indicare   nel   contrassegno   la
denominazione "azienda agricola biologica"".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione dell'Umbria.
      Perugia, 16 luglio 2001
                             LORENZETTI